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Accordo per il credito 2013: proroga al 31 dicembre 2014

CALTANISSETTA, 08/07/2014 -

L'Associazione Bancaria Italiana e le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese, tra cui Confcommercio,  hanno sottoscritto un'intesa denominata "Accordo per il credito 2013".

Interventi finanziari per le piccole e medie imprese:

Imprese beneficiarie

·      Possono beneficiare delle operazioni previste dal nuovo accordo le piccole e medie imprese operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.

·      Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca o dall'intermediario finanziario vigilato come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese "in bonis").

·      Le PMI beneficiarie sono quelle con una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica riscontrabile, ad esempio ed in via non esaustiva, per la presenza di uno o più dei seguenti fenomeni: a) riduzione del fatturato; b) riduzione del margine operativo rispetto al fatturato; c) aumento dell'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato; d) riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale.

Operazioni oggetto dell'accordo

A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti

1.    Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.

2.    Operazioni di sospensione per 12 mesi, ovvero per 6 mesi, del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare".

B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti

1.    Operazioni di allungamento della durata dei mutui.

2.    Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine.

3.    Operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.

C. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività

1.    Operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

Condizioni per la realizzazione delle operazioni

Le imprese richiedenti si impegnano a fornire elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (ad esempio portafoglio ordini, business plan, piani di ristrutturazione aziendale ecc.).

Caratteristiche delle operazioni

A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti

·      Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento, le rate (per la parte di quota capitale) dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che: a) risultino in essere alla data della firma del presente accordo; b) non abbiano fruito di analogo beneficio concesso ai sensi delle "Nuove misure per il credito alle PMI" del 28 febbraio 2012.

·      Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva anche i mutui assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: a)  l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet; b) il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato a seguito dell'operazione di sospensione.

·      Le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

·      Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

·      Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive.

·      Nel caso del leasing verrà coerentemente postergato anche l'esercizio di opzione di riscatto.

·      Per le imprese del comparto del credito edilizio, le banche aderenti realizzano le sospensioni secondo le modalità previste dal presente paragrafo, anche per le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione della domanda e che sia presente un piano di rimborso rateale, nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle singole rate, ovvero operazioni assimilabili.

B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti

1.    Operazioni di allungamento della durata dei mutui

·      Sono ammissibili alla richiesta di allungamento, i mutui che: a) risultino in essere alla data della firma del presente accordo; b) non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011 e dell'accordo "Nuove misure per il credito alle PMI" del 28 febbraio 2012.

·      Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al l00% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non sarà superiore a 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari.

·      La banca valuterà l'eventuale variazione del tasso d'interesse che, in caso di incremento, non potrà comunque essere superiore all'aumento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell'iniziale erogazione. L'incremento del tasso d'interesse non potrà di norma superare il livello di 200 punti base.

·      La prestazione di garanzie aggiuntive sull'operazione di finanziamento sarà valutata dalla banca ai fini di mitigare o annullare possibili incrementi del tasso, considerando la misura e la qualità della garanzia nonché il merito creditizio dell'impresa richiedente.

·      Le operazioni di allungamento saranno realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario qualora l'impresa richiedente, entro 12 mesi dall'ottenimento dell'allungamento richiesto, avvii alternativamente: a) processi di effettivo rafforzamento patrimoniale, attraverso apporti dei soci ovvero di soggetti terzi, rilevando a tal fine anche tutti gli incrementi validi ai fini ACE; b) processi di aggregazione, realizzati in qualsiasi forma, volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale. In caso di mancato avvio, nel termine previsto, di uno dei due processi anzidetti, la banca si riserva la facoltà di rivedere il tasso d'interesse sull' operazione di allungamento, secondo quanto specificato nel relativo contratto.

2.    Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine

·      Le operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili, potranno essere richieste in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.

·      Le operazioni di cui al punto precedente sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario.

3.    Operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.

·      Le operazioni di cui al presente paragrafo sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario.

C. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività

·      Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche aderenti si impegnano a concedere alle imprese costituite in forma di società di capitali (inclusa la forma cooperativa), indipendentemente dal sussistere delle condizioni di tensione finanziaria di cui al terzo punto del paragrafo 2.1, un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

 

Ulteriori condizioni di realizzazione delle operazioni

·      Alle PMI non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza.

·      Qualora il finanziamento o i finanziamenti originari oggetto delle operazioni di cui al paragrafo 2.2 siano assistiti da garanzie, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell'operazione.

·      Possono essere oggetto delle operazioni di sospensione dei finanziamenti, anche i mutui che abbiano beneficiato delle misure previste dall'Avviso Comune del 2009 e relativi rinnovi. Possono inoltre beneficiare delle operazioni di allungamento anche i finanziamenti sospesi ai sensi dell'accordo del 28 febbraio 2012 ("Nuove Misure per il Credito alle PMI"). In questo caso, è necessario che il periodo di sospensione sia concluso.

Le banche che abbiano valutato positivamente l'impresa ai fini dell'accesso alle operazioni  di sospensione dei finanziamenti, si impegnano a non ridurre contestualmente gli altri fidi concessi all'impresa qualora questa continui a mantenere prospettive di continuità aziendale.

 

 


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