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Conguaglio di fine anno dei contributi previdenziali e assistenziali.

CALTANISSETTA, 26/12/2011 - Come ogni anno, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali possono essere effettuate, oltre che con la denuncia relativa al mese di dicembre (da presentare entro il 16.01.2012), anche con quella relativa al mese di gennaio (da presentare entro il 16.2.2012), senza aggravio di oneri accessori. Peraltro, considerato che le operazioni di conguaglio riguarderanno anche il TFR eventualmente destinato al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l`INPS precisa che le operazioni predette potranno essere effettuate anche con la denuncia relativa al mese di febbraio 2012 (da presentare entro il 16 marzo 2012), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l`obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione del mese di dicembre 2011, nel mese di gennaio 2012. Massimale Com'è noto, il massimale annuo, valido ai fini contributivi e pensionistici, si applica agli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.95, privi di anzianità contributiva, nonchè a coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Tale massimale, per l'anno 2011, è pari a € 93.622,00. Esso trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione IVS, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva dell'1% dovuta sulle retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile. L'Istituto ricorda che, ove gli adempimenti contributivi riguardanti le componenti variabili della retribuzione, siano assolti con la denuncia relativa al mese di gennaio 2012 (es. compenso lavoro straordinario), tali componenti non hanno incidenza sulla determinazione del massimale dell'anno 2011. Ciò, in quanto, ai fini del regime contributivo, gli elementi variabili sono considerati retribuzione del mese di erogazione e, quindi, hanno incidenza sul massimale dell`anno di erogazione. Contributo aggiuntivo IVS Anche le operazioni di conguaglio relative al contributo dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile fino al periodo «dicembre 2011» (per il 2011 pari a € 43.042,00 annui e ad euro 3.587,00 mensili) possono essere effettuate, oltre che con la denuncia relativa al mese di dicembre 2011 (da presentare entro il 16 gennaio 2012), anche con quelle relative al mese di gennaio 2012 (da presentare entro il 16 febbraio 2012) e febbraio 2012 (da presentare entro il 16 marzo 2012). Nei casi in cui, durante l'anno, si siano verificati eventi che abbiano modificato il regime pensionistico del lavoratore interessato, il datore di lavoro provvederà alle operazioni di conguaglio relativamente al regime pensionistico cessato. Qualora il coacervo delle retribuzioni erogate non abbia comportato il superamento del tetto annuo, dovrà essere effettuato il rimborso al lavoratore della contribuzione eventualmente trattenuta in eccedenza nel corso dei singoli mesi, con recupero della stessa dall`ente previdenziale. Elementi variabili delle retribuzioni Com`è noto, qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti contributivi relativi al mese successivo, fatta salva, nell`ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell`anno stesso e quella soggetta a contribuzione (Delibera Consiglio di Amministrazione INPS n.5 del 1993). Viene ricordato che gli elementi variabili della retribuzione, ai fini dell'imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore (CUD 2012 e mod.770/2012), devono essere presi in considerazione secondo il principio della competenza (dicembre 2011) mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni), devono essere considerati retribuzione del mese di gennaio 2012. In questi casi, fermo restando che il pagamento od il recupero dei contributi deve avvenire nel mese successivo a quello di riferimento, le aziende possono comunicare le partite in questione anche con le denunce da presentare nel mese di febbraio 2012. Fringe benefit Come si ricorderà, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente se, complessivamente non superiore, nel periodo d'imposta, al limite di euro 258,23 (art.3 del D.lgs 314/97). Qualora detto limite venga superato, il predetto valore concorre interamente a formare il reddito imponibile. In questo caso, il datore di lavoro dovrà provvedere, in sede di conguaglio, ad assoggettare a contribuzione tutto il valore e non solo la quota eccedente. Al riguardo l'Istituto precisa che, nel caso in cui il predetto limite venga superato nel corso di più rapporti di lavoro, l'azienda che opera il conguaglio dovrà provvedere, ai soli fini previdenziali, al versamento dei contributi soltanto sul valore dei fringe benefit da essa erogati. Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro dovranno: - portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l`importo dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a euro 258,23 nel periodo d`imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell`anno; - trattenere al lavoratore la differenza dell`importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell`anno. Operazioni societarie Nelle ipotesi di trasferimento d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il datore di lavoro subentrante dovrà effettuare le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali sulle retribuzioni complessivamente erogate nell'anno al lavoratore, anche relativamente alla decontribuzione, alle erogazioni liberali ed ai fringe benefit. Prestiti ai dipendenti Si rammenta che dal 1° gennaio 2000, il parametro di riferimento per la determinazione della quota imponibile per il compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, c.4, lett. B del T.U.IR.), è dato dal tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno (attualmente pari all`1%). CONGUAGLI PER VERSAMENTI QUOTE DI TFR AL FONDO DI TESORERIA Com`è noto, il versamento delle quote di TFR va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle relative misure compensative. Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006 Per le aziende che hanno iniziato l`attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano qualora alla fine dell`anno solare di inizio attività, la media dei dipendenti occupati abbia raggiunto il limite dei 50 addetti. In tal caso, le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute a partire dal mese di inizio dell`attività. Per quanto concerne il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, tale importo dovrà essere maggiorato del tasso di rivalutazione (per il 2011 pari al 2,93%), calcolato fino alla data di effettivo versamento. Le aziende che, al 31.12.2011, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l`apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UNIEMENS relativa al mese di febbraio 2012 (31 marzo 2012). Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva Com`è noto, anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Tale incremento - al netto dell`imposta sostitutiva - deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore. Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria. Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all`Erario l`imposta sostitutiva del 11% ex D. Lgs. n. 47/2000, che grava sul lavoratore. I datori di lavoro possono conguagliare l`importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato entro il mese di «dicembre 2011» presso il Fondo di Tesoreria, salvo conguaglio da eseguirsi entro il mese di «febbraio 2012». Per individuarne l`ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite alla Tesoreria, avvalendosi dell`ultimo (o del penultimo) indice ISTAT. A tale riguardo, si fa presente che, per il mese di ottobre 2011, il coefficiente di rivalutazione è pari a 3,332.442. Per quanto riguarda gli adempimenti a carico del datore di lavoro, con riferimento ai lavoratori per i quali sono state versate, nell`anno 2011, quote di TFR al Fondo di Tesoreria, si fa rinvio alle specifiche istruzioni operative (punto 8.2.1.della predetta circolare Inps).

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