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Credito dimposta assunzioni nel Mezzogiorno

14/06/2012 - Sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012, che rende operativo il credito d`imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno d`Italia, effettuate, tra il 14 maggio 2011 ed il 13 maggio 2013.
1. La normativa
Come noto, l`art. 2 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha previsto un nuovo credito d`imposta per i datori di lavoro che nel Mezzogiorno d`Italia incrementano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Il «Decreto Semplificazioni» ha prorogato la durata del suddetto credito d`imposta, estendendo l`agevolazione alle assunzioni effettuate nei 24 mesi (in luogo dei precedenti 12 mesi), successivi alla sua entrata in vigore.
L`agevolazione fiscale in esame, tuttavia, era subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, nonché all`emanazione di un apposito decreto attuativo.
2. Ambito di applicazione Il beneficio in esame, è rappresentato dall`istituzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore di quei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 ed il 13 maggio 2013, assumono lavoratori definiti dalla Commissione Europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati» nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Possano usufruire della predetta agevolazione:
- gli esercenti arti e professioni;
- gli imprenditori agricoli;
- gli imprenditori commerciali;
- le società di persone e i soggetti ad esse equiparati;
- le società di capitali;
- le società cooperative e quelle di mutua assicurazione;
- gli enti pubblici o privati commerciali;
- gli enti pubblici o privati non commerciali;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Sono, invece, esclusi dal beneficio le persone fisiche non esercenti attività d`impresa, arti o professioni, ed i soggetti di cui all`art. 74 del Tuir. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:
- gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica;
- i Comuni;
- i consorzi tra enti locali;
- le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
- le Comunità montane;
- le Province e le Regioni.
3. Incremento della base occupazionale
Danno diritto al credito d`imposta le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori, definiti dalla Commissione europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati», che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione.
Sono definiti «svantaggiati» i lavoratori:
- privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
- che hanno superato i 50 anni di età;
- adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- lavoratori occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- membri di una minoranza nazionale all`interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un`occupazione stabile.
Sono, invece, definiti «molto svantaggiati» i lavoratori senza lavoro da almeno 24 mesi.
L`incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto ai lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione, deve essere verificato:
- rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell`ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato;
- rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro.
L`incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell`art. 2359 del codice civile, o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano per il calcolo della base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Misura e limiti di fruizione del credito d`imposta
Il credito d`imposta concesso risulta essere pari al 50% dei costi salariali sostenuti, mentre la durata di fruizione dello stesso varia a seconda della tipologia di lavoratore assunto (con contratto a tempo indeterminato) nel periodo 14 maggio 2011 - 14 maggio 2013:
- lavoratore svantaggiato: il credito d`imposta è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all`assunzione;
- lavoratore molto svantaggiato: il credito d`imposta è pari sempre al 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all`assunzione.
I costi salariali sono quelli individuati al n. 15 dell`art. 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008 ed, in particolare:
- la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- i contributi assistenziali per figli e familiari.
Il credito d`imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti l`assunzione.
5. Modalità di fruizione del credito d`imposta
Per fruire del credito d`imposta, i soggetti interessati devono inoltrare apposita istanza alla Regione di appartenenza, avendo cura di rispettare le modalità, i criteri ed i termini, che dovranno essere adottati da ciascuna Regione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto in esame, ovvero, entro il 2 luglio 2012.
Ciascuna Regione avrà cura di stabilire le modalità e le procedure per la concessione del credito d`imposta nel rispetto della seguente tempistica:
a) la Regione fissa un primo termine per la presentazione delle istanze relative alle assunzioni effettuate che dovranno essere esaminate per l`ottenimento dell`agevolazione;
b) il datore di lavoro interessato dovrà presentare apposita istanza alla Regione nel cui territorio è svolta l`attività per la quale si è verificato l`incremento occupazionale;
c) l`istanza di cui sopra, dovrà contenere i dati attestanti l`avvenuto incremento della base occupazione con l`assunzione di lavoratori svantaggiati ovvero molto svantaggiati;
d) la Regione esamina le istanze in modo da verificare, sulla base dei dati in esse indicati, l`ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti prescritti;
e) entro 30 giorni dal termine stabilito al precedente punto a), la Regione formula la graduatoria definita sulla base del criterio cronologico da individuarsi in ordine alla presentazione delle istanze e comunica l`accoglimento dell`istanza nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili ai soggetti beneficiari.
6. Regime fiscale del credito d`imposta
Il credito d`imposta in esame:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, né della base imponibile dell`Irap;
- non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d`imposta per il quale è concesso.
Il credito d`imposta può essere utilizzato, esclusivamente, in compensazione nel modello F24, ai sensi dell`art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro 2 anni a partire dalla data di comunicazione dell`accoglimento dell`istanza ed entro i due anni successivi dalla data di assunzione.
7. Cause di decadenza
Il diritto a fruire del credito d`imposta decade:
- se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione;
- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni, ovvero di 2 anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta anti-sindacale.
Al riguardo, è stato stabilito che:
- i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d`imposta di cui hanno già usufruito;
- laddove siano state accertate le suddette violazioni, la restituzione riguarda il credito usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione, comprensivo degli interessi calcolati al tasso legale e delle relative sanzioni.
8. Divieto di cumulo
Il credito d'imposta non è cumulabile con altri «aiuti di stato» nè con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell`agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un`intensità di aiuto superiore al livello consentito dalla Comunità europea.
9. Recupero del credito per indebito utilizzo
Qualora sia stata accertata l`indebita fruizione, anche parziale, del contributo, per il verificarsi delle cause sopra esaminate (cause di decadenza, mancato rispetto delle condizioni previste o dell`utilizzo in misura superiore all`ammontare concesso), la Regione procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

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